5 novembre 2012 – La wikigovernance ha la sua rivoluzione di ottobre. A meta della scorsa settimana, infatti, lo Stato italiano ha compiuto due passi che si possono definire “storici” dal punto di vista della condivisione della gestione della cosa pubblica, per effetto di alcuni provvedimenti contenuti nel Ddl di riforma degli appalti (presentato il 30 ottobre dal Governo) e nel Ddl anticorruzione (trasformato in legge, votando la fiducia, dalla Camera dei deputati il goprmp successivo). Si tratta, nel primo caso, dell’introduzione del modello di “consultazione pubblica” per determinate tipologie di opere infrastrutturali. Nel secondo caso, della tutela per legge del whistleblowing, ossia di chi segnala illeciti rilevati nel proprio ambito di lavoro (vai a definizione e casistica).

IL PUBBLICO DIBATTITO

Per quanto riguarda la rimodulazione degli appalti, «il disegno di legge – si legge nel comunicato al termine del Consiglio dei ministri -, sul modello francese del debàt public, introduce nel nostro Paese l’istituto della consultazione pubblica per la realizzazione delle opere di interesse strategico, così da consentire il coinvolgimento preventivo delle comunità e dei territori interessati, permettendo una maggiore condivisione delle informazioni e delle finalità dei progetti con le comunità locali». L’obiettivo primario, emerso già nelle bozze preparatorie del provvedimento, è quello di evitare scontri in una fase successiva all’avvio delle opere. A quanto pare, è stata cancellata l’ipotesi che la “consultazione” possa portare a ipotesi alternative. Le opere su cui si potrà attivare la consultazione sono quelle indicate annualmente dal Def infrastrutture del Governo. Ma è interessante che il meccanismo possa essere attivato anche dal soggetto aggiudicatore, dal promotore, da un consiglio regionale, da un insieme di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150mila abitanti o da 50mila cittadini residenti nei comuni interessati all’opera. Per ogni opera da sottoporre a consultazione viene istituita una commissione composta da tre soggetti con esperienza giuridica, economica, ambientale e ingegneristica. La consultazione deve intervenire nel momento di avvio della fase progettuale, in modo da garantire la massima flessibilità, e la sua durata non può superare i 120 giorni.

LA PUBBLICA DENUNCIA

Per quanto riguarda la legge Anticorruzione, la svolta wiki è all’articolo 12. Viene garantito «l’anonimato – si legge nella spiegazione sul sito del ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione – per chi segnala illeciti nella Pubblica Amministrazione: l’identità di chi segnala illeciti non può essere mai rilevata, nell’ambito del procedimento disciplinare, quando l’addebito sia fondato su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione». La tutela del whistleblowing rientra in un tentativo più ampio di “pulizia” all’interno della macchina statale, che prevede, accanto alle specifiche sulla corruzione, anche una stretta sui criteri di eleggibilità e, in generale, un grado maggiore di coinvolgimento degli stessi apparati. Nell’ottica wiki, questi saranno tenuti a darsi regole di trasparenza e di comportamento, in scia a un vero e proprio «codice etico, definito dal Governo, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico».

Certo, consultazione pubblica e whistleblowing sono concetti alquanto distanti tra loro. E sulla base dei quali è ancora forse presto per parlare di un nuovo indirizzo strutturale verso la wikigovernance. Tuttavia, entrambi sono un’apertura all’esterno, dunque alla società, dei meccanismi decisionali pubblici. Dal punto di vista socio-politico, è forse un passaggio obbligato per un sistema barcollante in cerca di una più larga base d’appoggio. Dal punto di vista dell’etica sociale, si tratta comunque di conquiste.

 

A cura di ETicaNews