Milano (VedoGreen) – È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.139 del 18-06-2018) il Decreto Ministeriale MISE – MEF, in vigore da oggi, in attuazione dell’art. 1, commi da 89 a 92, della legge di Bilancio 2018 che ha introdotto il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti dalle PMI finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi ammissibili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.
Destinatarie del CDI sono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che operano nei settori economici rientranti dall’ambito di applicazione del Regolamento di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli. La definizione di PMI secondo l’Unione Europea prevede il rispetto dei seguenti parametri: ULA (Unità Lavorative-anno) comprese tra 10 e 250; Fatturato annuo compreso tra 2 e 50 milioni di Euro o Totale annuo di Bilancio compreso tra 2 e 43 milioni di Euro. Nel calcolo dei parametri occorre valutare eventuali rapporti di controllo o collegamento societario.
Sintesi delle novità del Decreto:
- tipologie di costi ammissibili a Credito di Imposta (CDI): advisor finanziario, Nomad, global coordinator, investor relations, legale, fiscale, revisione e comunicazione finanziaria
- ammesse a credito di imposta anche le spese di collocamento
- le spese possono consistere in un importo pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.
- attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- CDI valido per tutte le tipologie di quotazione, con o senza aumento di capitale
- CDI utilizzabile esclusivamente in compensazione
- Mercati di quotazione: regolamentati o non regolamentati europei
- 500.000 euro il tetto massimo di CDI per singola PMI
- 160 il numero minimo di società in IPO finanziabili nel triennio
- presentazione dell’istanza a partire dal 1° ottobre dell’anno della quotazione sino al 31 marzo dell’anno successivo.
OGGETTO DEL CDI: ATTIVITÀ E COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
A. attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
B. attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità’ della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
C. attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione
D. attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
E. attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche cosi’ come definite nell’art. 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
F. attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
G. attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Le spese possono consistere in un importo pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione. L’effettività’ del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.