3 settembre 2013 – A più di tre anni di distanza dall’emanazione del Dlgs. 141/2010, rumors ministeriali danno per prossima l’emanazione del regolamento che, in attuazione dell’articolo 111 Testo unico bancario (Tub), dovrebbe dare piena cittadinanza alle banche di microcredito in Italia.
Nel tentativo di voler approntare alcuni suggerimenti di taglio operativo sui requisiti delle future banche di microcredito e, quindi, sul contenuto del regolamento in corso di emanazione, vale la pena osservare come il successo della normativa dipenderà, in massima parte, da una riduzione ponderata degli oneri informativi e patrimoniali attualmente vigenti in capo alle banche e gli intermediari finanziari (i.e. quelli iscritti all’albo di cui all’articolo 106 Tub). Tale necessità discende dalla tendenziale minore marginalità dell’attività di microcredito che, per consentire un’operatività economica da parte del soggetto erogante, necessita di una compensazione in punto di esternalità e costi di compliance.
Il regolamento, quindi, dovrà farsi carico di trovare un delicato punto di equilibrio tra l’attenuazione dei requisiti patrimoniali e degli obblighi informativi, da un lato, e la stabilità e la solvibilità delle banche di microcredito nonché la tutela del soggetto finanziato, in punto rispetto della normativa di trasparenza e dell’antiusura, dall’altro lato.
La ricerca di questo momento di equilibrio potrebbe, allora, consigliare un approccio nella redazione della normativa regolamentare per “soglie di rilevanza” ossia, in ossequio al principio di proporzionalità, ponderando gli oneri di compliance e il livello di patrimonializzazione sulla base del volume di impieghi della banca di microcredito.
Un metodo di normazione per “soglie di rilevanza” dovrebbe poi tener conto della disciplina delle c.d. “banche in deroga” ossia gli enti indicati dal comma quarto dell’articolo 111 Tub, non iscritti nell’albo delle banche di microcredito e soggetti a vigilanza attenuata, che possono erogare finanziamenti per un importo massimo di 10.000 euro a favore di persone in stato di «particolare vulnerabilità economica e sociali».
Nella cornice sopra descritta, è quindi possibile svolgere delle considerazioni di sintesi sul possibile contenuto della normativa di secondo livello.
REQUISITI PATRIMONIALI DELLE BANCHE
Con riguardo ai requisiti patrimoniali delle future banche di microcredito, il regolamento potrà prevedere un requisito patrimoniale iniziale di ridotto livello per il primo anno e considerare un aumento progressivo degli scaglioni di rapporto tra patrimonio e impieghi per ogni semestre. Le esposizioni potrebbero essere ponderate secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica piuttosto che da quella di carattere bancario, mentre il patrimonio di vigilanza della banca dovrà essere valutato tenendo conto degli attivi computabili come capitale ai sensi della Circ. Banca d’Italia 263/2006 per il patrimonio di primo e secondo livello.
Per le banche in deroga dovrebbe prevedersi un rapporto tra patrimonio e impieghi tale da escludere, in via prevalente e se non per soglie massime, il ricorso all’indebitamento come forma di raccolta, ad eccezione dell’indebitamento subordinato e irrimedibile. Esse, da altro punto di vista, dovrebbero operare mediante l’utilizzo di fondi specificatamente destinati (come i fondi dell’European Investment Fund) o mediante fondi elargiti con clausole di subordinazione o irrimediabilità.
Non andrebbero contemplate soglie di capitale minimo diverse da quelle previste dalla normativa civilistica, salvo il rispetto del sistema “a scaglioni” per rapporto patrimonio/impieghi.
Per i due modelli, andrà preferita la redazione del bilancio secondo le regole delle società commerciali, piuttosto che secondo lo schema previsto per le società bancarie.
REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ
In punto di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche di microcredito nonché di professionalità degli esponenti aziendali, non si vedono ragioni particolari per discostarsi dal modello attualmente vigente per le banche “ordinarie”. Una riflessione, al più, potrebbe svolgersi circa i requisiti professionali degli esponenti aziendali, con riferimento a una loro expertise nella prestazione dei servizi ancillari di assistenza e monitoraggio “industriale-aziendale” o di business plan familiare; prestazioni cui le banche di microcredito sono legalmente tenute unitamente all’attività di concessione del credito.
BENEFICIARI E FORME TECNICHE DI FINANZIAMENTO
Passando a trattare dei beneficiari e delle forme tecniche di finanziamento, non dovrebbero sussistere limitazioni alla platea dei beneficiari, ma andrebbe contemplata la possibilità di accesso da parte di soggetti in crisi e soggetti aderenti ad un piano di ristrutturazione da sovra indebitamento ai sensi della legge 3/2012.
Sarebbe opportuno includere anche le fondazioni; mentre andrebbero escluse – al fine di evitare un’elusione della normativa – le sole società o enti collegati a imprese che non possono essere beneficiarie di finanziamenti in regime di microcredito, ad eccezione di quelle che costituiscono branch con missioni etiche o sociali di imprese commerciali “non beneficiabili”.
Nessuna limitazione alle forme tecniche di finanziamento andrebbe prevista per le banche in regime ordinario, mentre per le banche in deroga andrebbe consentita solo l’operatività per cassa ed esclusa la negoziazione e lo smobilizzo di effetti. Per queste ultime potrebbe essere consentita la cessione del credito e lo smobilizzo dei crediti quale garanzia accessoria al finanziamento concesso e non come operazioni autonome di smobilizzo (del tipo revolving) o di gestione e incasso di crediti.
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI FINANZIAMENTI
Considerata la prestazione dei servizi ancillari a supporto dei finanziati, non andrebbero posti limiti di pricing ai finanziamenti da parte delle banche in regime ordinario, se non i limiti dell’usura. I finanziamenti da parte delle banche di microcredito, tendenzialmente più alti di quelli di mercato, non andrebbero computati per la determinazione del tasso medio ai fini della legge anti-usura e, pertanto, non dovrebbero valere per queste banche (come per le banche in deroga) gli obblighi di segnalazione alla Banca d’Italia.
Per le banche in deroga, l’adeguatezza della remunerazione prevista dal nuovo quarto comma dell’articolo 111 Tub dovrà tener conto del valore medio di provvista nel mercato del credito per il settore retail (potendo utilizzare a tal fine il parametro del Tegm) incrementato di una percentuale che tenga conto del costo delle risorse umane e patrimoniali destinate ai servizi ausiliari di bilancio familiare.
OBBLIGHI INFORMATIVI
In considerazione della prestazione dei servizi accessori previsti tanto da parte delle banche di microcredito in regime “ordinario” quanto delle banche in deroga, si ritiene possibile – in via di prima applicazione della normativa – mantenere gli obblighi di trasparenza contrattuale previsti dal Titolo VI tub per poi migrare verso un regime di semplificazione e standardizzazione dei contratti da parte delle associazione di categoria di concerto con Banca d’Italia (che autorizzerebbe gli schemi tipo di contratto).
Andrebbe meditato, infine, se escludere, in relazione all’ammontare concedibile per le operazioni di microcredito e certamente per la banche in deroga, gli obblighi di segnalazione alle centrali di allarme interbancaria e gli altri flussi informativi vigenti per fini statistici, mentre andrebbe mantenuto l’obbligo di inoltro alla competente filiale di Banca d’Italia della relazione semestrale e del bilancio delle banche di microcredito (incluse le banche in deroga).
Francesco Stocco
A cura di ETicaNews